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a) Finalità del Codice
Il Codice di autodisciplina pubblicitaria ha lo scopo di
assicurare che la pubblicità, nello svolgimento del
suo ruolo particolarmente utile nel processo economico,
venga realizzata come servizio per il pubblico, con speciale
riguardo alla sua influenza sul consumatore.
Il Codice definisce le attività in contrasto con
le finalità suddette, ancorché conformi alle
vigenti disposizioni legislative; l'insieme delle sue regole,
esprimendo il costume cui deve uniformarsi l'attività
pubblicitaria, costituisce la base normativa per l'autodisciplina
pubblicitaria.
b) Soggetti vincolati
Il Codice di autodisciplina pubblicitaria è vincolante
per utenti, agenzie, consulenti di pubblicità, gestori
di veicoli pubblicitari di ogni tipo e per tutti coloro
che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria
associazione, ovvero mediante la sottoscrizione di un contratto
di pubblicità di cui al punto d).
c) Obblighi degli enti firmatari
Gli enti firmatari si impegnano a osservare ed a far accettare
dai loro associati le norme del Codice stesso e dei Regolamenti
autodisciplinari, a dare opportuna diffusione alle decisioni
dell'organo giudicante, nonché ad adottare adeguati
provvedimenti nei confronti dei soci che non si attengano
al giudizio dell'organo stesso o siano recidivi.
d) Clausola di accettazione
Per meglio assicurare l'osservanza delle decisioni dell'organo
giudicante, gli organismi aderenti si impegnano a far sì
che ciascun soggetto a essi associato inserisca nei propri
contratti una speciale clausola di accettazione del Codice,
dei Regolamenti autodisciplinari e delle decisioni assunte
dal Giurì, anche in ordine alla loro pubblicazione,
nonché delle ingiunzioni del Comitato di controllo
divenute definitive.
e) Definizioni
Agli effetti del Codice il termine "pubblicità"
comprende ogni comunicazione, anche istituzionale, diretta
a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano
i mezzi utilizzati, nonché le forme di comunicazione
disciplinate dal titolo VI.
Il termine "prodotto" comprende qualsiasi oggetto
della comunicazione pubblicitaria e si intende perciò
esteso anche al servizio, metodo, trattamento e simili.
Il termine "messaggio" comprende qualsiasi forma
di presentazione al pubblico del prodotto e si intende perciò
esteso anche all'imballaggio, alla confezione e simili.
Il termine "consumatore" comprende ogni persona
cui è indirizzato il messaggio pubblicitario o che
sia suscettibile di riceverlo.
Agli effetti del Codice di autodisciplina non costituisce
pubblicità la distribuzione a scopo didattico di
materiale pubblicitario quando sia richiesto dagli istituti
scolastici pubblici o privati e l'uso avvenga sotto il controllo
del personale docente.
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