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Art. 1 - Lealtà pubblicitaria
La pubblicità deve essere onesta, veritiera e corretta.
Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla.
Art. 2 - Pubblicità ingannevole
La pubblicità deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione
che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per
mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non
palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche
e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità,
le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità
delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti.
Art. 3 - Terminologia, citazioni, prove tecniche e scientifiche,
dati statistici
Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche
devono essere usate in modo appropriato. Prove tecniche
e scientifiche e dati statistici con limitata validità
non devono essere presentati in modo da apparire come illimitatamente
validi.
Art. 4 - Testimonianze
Le testimonianze devono essere autentiche, responsabili
e controllabili.
Art. 5 - Garanzie
Le garanzie obbligatorie non possono essere pubblicizzate
con modalità tali da fare ritenere che il loro contenuto
sia maggiore o diverso.
Qualora vengano pubblicizzate garanzie maggiori o diverse
rispetto a quelle obbligatorie, la pubblicità deve
precisare il contenuto e le modalità della garanzia
offerta, oppure riportarne una sintetica ma significativa
indicazione insieme al contestuale rinvio a fonti di informazione
scritta disponibili presso il punto vendita o unite al prodotto.
Art. 6 - Dimostrazione della verità dei messaggi
Chiunque si vale della pubblicità deve essere in
grado di dimostrare, a richiesta del Giurì o del
Comitato di controllo, la veridicità dei dati, delle
descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza
delle testimonianze usate.
Art. 7 - Identificazione della pubblicità
La pubblicità deve essere sempre riconoscibile come
tale. Nei mezzi in cui, oltre la pubblicità, vengono
comunicati al pubblico informazioni e contenuti di altro
genere, la pubblicità inserita deve essere nettamente
distinta per mezzo di idonei accorgimenti.
Art. 8 - Superstizione, credulità, paura
La pubblicità deve evitare ogni forma di sfruttamento
della superstizione, della credulità e, salvo ragioni
giustificate, della paura.
Art. 9 - Violenza, volgarità, indecenza
La pubblicità non deve contenere affermazioni o rappresentazioni
di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto
e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi
indecenti, volgari o ripugnanti.
Art. 10 - Convinzioni morali, civili, religiose e dignità
della persona
La pubblicità non deve offendere le convinzioni morali,
civili e religiose dei cittadini. La pubblicità deve
rispettare la dignità della persona umana in tutte
le sue forme ed espressioni.
Art. 11 - Bambini e adolescenti
Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che
si rivolgono ai bambini e agli adolescenti o che possono
essere da loro ricevuti. Questi messaggi non devono contenere
nulla che possa danneggiarli psichicamente, moralmente o
fisicamente e non devono inoltre abusare della loro naturale
credulità o mancanza di esperienza, o del loro senso
di lealtà.
In particolare questa pubblicità non deve indurre
a:
violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;
compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose;
ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato
significhi inferiorità, oppure mancato assolvimento
dei loro compiti da parte dei genitori;
sollecitare altre persone all'acquisto del prodotto pubblicizzato.
L'impiego di bambini e adolescenti in messaggi pubblicitari
deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti
per i più giovani.
Art. 12 - Salute, sicurezza e ambiente
La pubblicità di prodotti suscettibili di presentare
pericoli, in particolare per la salute, la sicurezza e l'ambiente,
specie quando detti pericoli non sono facilmente riconoscibili,
deve indicarli con chiarezza.
Comunque la pubblicità non deve contenere descrizioni
o rappresentazioni tali da indurre i destinatari a trascurare
le normali regole di prudenza o a diminuire il senso di
vigilanza e di responsabilità verso i pericoli.
Art. 13 - Imitazione, confusione e sfruttamento
Deve essere evitata qualsiasi imitazione pubblicitaria servile
anche se relativa a prodotti non concorrenti, specie se
idonea a creare confusione con altra pubblicità.
Deve essere inoltre evitato qualsiasi sfruttamento del nome,
del marchio, della notorietà e dell'immagine aziendale
altrui, se inteso a trarre per sé un ingiustificato
profitto.
Art. 14 - Denigrazione
È vietata ogni denigrazione delle attività,
imprese o prodotti altrui, anche se non nominati.
Art. 15 - Comparazione
È consentita la comparazione quando sia utile a illustrare,
sotto l'aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi
dei beni e servizi pubblicizzati, ponendo a confronto obiettivamente
caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative
di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi
bisogni o si propongono gli stessi obiettivi.
La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non
deve ingenerare rischi di confusione, nè causare
discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente
vantaggio dalla notorietà altrui.
Art. 16 - Variabilità
Un messaggio accettabile per un determinato mezzo o per
un determinato prodotto non necessariamente è accettabile
per altri, in considerazione delle differenti caratteristiche
dei vari mezzi pubblicitari e dei vari prodotti.
Nei casi di cui ai successivi articoli 17, 18, 21, 27, 28
e 46 sono consentiti messaggi che non contengano tutte le
informazioni ivi previste, quando i messaggi stessi si limitino
a enunciazioni generiche.
La conformità di un annuncio pubblicitario alle norme
del Codice non esclude la possibilità, per i mezzi,
di rifiutare, in base alla loro autonomia contrattuale,
la pubblicità difforme da più rigorosi criteri
da loro eventualmente stabiliti.
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