|
Art. 29 - Composizione del Giurì
Il Giurì è composto da un numero di membri
compreso fra nove e quindici, nominati dall'Istituto dell'Autodisciplina
Pubblicitaria e scelti fra esperti di diritto, di problemi
dei consumatori, di comunicazione. I membri del
Giurì durano in carica due anni e sono riconfermabili. L'Istituto
dell'Autodisciplina Pubblicitaria nomina tra i membri del
Giurì il presidente e i due vicepresidenti che svolgono
le funzioni del presidente in assenza di questi. I
membri del Giurì non possono essere scelti fra esperti
che esercitano la loro attività professionale in
materia di autodisciplina pubblicitaria.
Art. 30 - Composizione del Comitato di controllo
Il Comitato di controllo, organo garante degli interessi
generali dei consumatori, è composto da dieci a quindici
membri nominati dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria
e scelti tra esperti di problemi dei consumatori, di tecnica
pubblicitaria, di mezzi di comunicazione e di materie giuridiche. I
membri del Comitato di controllo durano in carica due anni
e sono riconfermabili. I membri del Comitato non
possono essere scelti fra esperti che esercitano la loro
attività professionale in materia di autodisciplina
pubblicitaria. L'Istituto nomina tra i membri del
Comitato il presidente e i vicepresidenti. Il Comitato
può operare articolato in sezioni di almeno tre membri
ciascuna, presiedute dal presidente o da un vicepresidente.
Art. 31 - Princìpi per il giudizio
I membri del Giurì e del Comitato di controllo svolgono
le loro funzioni secondo il proprio libero convincimento
e non in rappresentanza di interessi di categoria. Nell'adempimento
dei loro compiti i membri del Giurì e del Comitato
di Controllo sono tenuti ad osservare il massimo riserbo.
Art. 32 - Funzioni del Giurì e del Comitato
di controllo
Il Giurì esamina la pubblicità che gli viene
sottoposta e si pronuncia su di essa secondo il Codice di
autodisciplina pubblicitaria. Nelle vertenze nelle
quali non sia coinvolto l'interesse del consumatore, il
Giurì, su concorde richiesta delle parti, può
costituirsi in collegio arbitrale irrituale decidendo con
un lodo. Il presidente del Giurì stabilisce la relativa
procedura caso per caso. Il Comitato di controllo: sottopone
in via autonoma al Giurì, anche in seguito a segnalazioni
pervenute, i messaggi a suo parere non conformi alle norme
del Codice che tutelano l'interesse del consumatore o la
pubblicità; esprime pareri consultivi su
richiesta del presidente del Giurì; può
invitare in via preventiva a modificare la pubblicità
che appaia non conforme alle norme del Codice; può
emettere ingiunzione di desistenza ai sensi dell'art. 39;
su richiesta della parte interessata, esprime
in via preventiva il proprio parere, circa la conformità
alle norme del Codice che tutelano l'interesse del consumatore,
della pubblicità sottopostagli in forma definitiva
ma non ancora diffusa. Il parere viene espresso sotto riserva
della validità e completezza dei dati e delle informazioni
fornite dalla parte richiedente. A questa condizione l'approvazione
impegna il Comitato di controllo a non agire d'ufficio contro
la pubblicità approvata. Le parti nei cui confronti
è stato espresso il parere preventivo devono astenersi
da ogni utilizzazione del parere medesimo per fini di pubblicità.
In qualsiasi momento il Giurì e il Comitato
di controllo possono richiedere che chi si vale della pubblicità
fornisca documentazioni idonee a consentire l'accertamento
della veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni,
illustrazioni o testimonianze usate. Per la valutazione
delle documentazioni prodotte il Giurì o il Comitato
di controllo possono avvalersi dell'opera di esperti. Salvo
quanto disposto nel presente Codice, il Giurì e il
Comitato di controllo esplicano le loro funzioni senza formalità.
Art. 33 - Segreteria
La Segreteria dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria
svolge anche attività di segreteria per il Giurì
e il Comitato di controllo. La Segreteria attesta
la pendenza di procedimenti avanti il Giurì e, su
richiesta degli interessati, ne rilascia certificazione
scritta.
Art. 34 - Sede e riunioni
Il Giurì, il Comitato di controllo e gli uffici di
segreteria hanno sede presso l'Istituto dell'Autodisciplina
Pubblicitaria. Il Giurì e il Comitato di
controllo e le sue sezioni si riuniscono tutte le volte
che se ne presenti la necessità, su convocazione
dei rispettivi presidenti da comunicarsi almeno tre giorni
prima della data da essi fissata. Tale termine
può non essere osservato in casi di particolare urgenza.
Le riunioni del Giurì e del Comitato di
controllo non sono pubbliche. Il Giurì
é validamente costituito con la presenza di almeno
tre membri; il Comitato di controllo, in seduta plenaria,
di almeno cinque membri. In assenza del presidente
e dei vicepresidenti assume la presidenza il membro più
anziano di età. Il Giurì e il Comitato di
controllo, quest'ultimo in sessione plenaria, deliberano
con il voto della maggioranza dei membri presenti; in caso
di parità, prevale il voto di chi presiede. Nelle
sezioni del Comitato le decisioni devono essere prese all'unanimità;
in caso contrario la decisione viene demandata al Comitato
in sessione plenaria. Le sezioni del Comitato
di controllo sono validamente costituite con la presenza
di almeno tre membri. Nelle loro riunioni il Giurì
e il Comitato di controllo sono assistiti da un funzionario
di Segreteria tenuto al segreto d'ufficio e che si allontana
al momento della deliberazione del Giurì.
Art. 35 - Amministrazione
Le modalità amministrative relative alle istanze
al Giurì e ai servizi resi dall'Istituto dell'Autodisciplina
Pubblicitaria sono decise dal Consiglio Direttivo.
|