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Art. 36 - Istanze al Giurì e segnalazioni
al Comitato di controllo
Chiunque ritenga di subire pregiudizio da attività
pubblicitarie contrarie al Codice di Autodisciplina può
richiedere l'intervento del Giurì nei confronti di
chi, avendo accettato il Codice stesso in una qualsiasi
delle forme indicate nelle Norme preliminari e generali,
abbia commesso le attività ritenute pregiudizievoli.
La parte interessata deve presentare un'istanza scritta
indicando la pubblicità che intende sottoporre all'esame
del Giurì, esponendo le proprie ragioni e allegando
la relativa documentazione e i previsti diritti d'istanza.
I singoli consumatori, come le loro associazioni, possono
gratuitamente segnalare al Comitato di controllo i messaggi
pubblicitari ritenuti non conformi alle norme del Codice
di autodisciplina che tutelano gli interessi generali del
pubblico.
Le istanze di azione e di procedimento arbitrale devono
essere indirizzate al presidente del Giurì; le segnalazioni
al Comitato di controllo e le richieste di parere preventivo
al presidente del Comitato di controllo.
Art. 37 - Procedimento avanti al Giurì
Ricevuta l'istanza, la presidenza del Giurì nomina
fra i membri del Giurì un relatore, dispone la comunicazione
degli atti alle parti interessate assegnando loro un termine,
non inferiore agli otto e non superiore ai dodici giorni
liberi lavorativi, per il deposito delle rispettive deduzioni
e di eventuali documenti e le convoca avanti al Giurì
entro il termine più breve possibile per la discussione
orale che dovrà vertere soprattutto sugli aspetti
della controversia che non sia stato possibile trattare
per iscritto.
Alla discussione partecipa un rappresentante del Comitato
di controllo appositamente delegato.
Nei procedimenti a istanza di parte, il presidente del Giurì
può richiedere al Comitato parere consultivo scritto,
stabilendo il termine per il deposito.
Esaurita la discussione, il Giurì:
qualora ritenga la pratica sufficientemente istruita emette
la propria decisione; qualora ritenga necessario
acquisire ulteriori elementi di prova rimette gli atti al
relatore, il quale provvede al più presto e senza
formalità all'assunzione degli atti istruttori ritenuti
necessari, esauriti i quali egli restituisce gli atti al
Giurì per l'ulteriore corso del procedimento; qualora
durante il procedimento siano emersi elementi tali da fare
ritenere la sussistenza di violazioni non previste nell'istanza
in esame, le accerta, le contesta, e dichiara d'ufficio,
salva la necessità di disporre la relativa istruttoria.
In qualsiasi momento del procedimento il Giurì
può chiedere, senza formalità, al Comitato
di controllo pareri su qualsiasi questione. Avanti
al Giurì le parti possono farsi assistere e rappresentare
da legali e consulenti.
Art. 38 - Decisione del Giurì
Il Giurì, al termine della discussione, emette la
sua decisione, il cui dispositivo viene immediatamente comunicato
alle parti. Quando la decisione stabilisce che la pubblicità
esaminata non è conforme alle norme del Codice di
autodisciplina pubblicitaria, il Giurì dispone che
le parti interessate desistano dalla stessa, nei termini
indicati dall'apposito Regolamento autodisciplinare.
Il dispositivo, quando opportuno, fornisce precisazioni
sugli elementi riprovati.
Entro dieci giorni dalla decisione, il Giurì deposita
la pronuncia presso la Segreteria che ne trasmette copia
alle parti e agli enti interessati.
Le decisioni del Giurì sono definitive.
Art. 39 - Ingiunzione di desistenza
Se la pubblicità presa in esame appare manifestamente
contraria a una o più norme del Codice di autodisciplina
pubblicitaria, il presidente del Comitato di controllo,
con proprio provvedimento, può ingiungere alle parti
di desistere dalla medesima.
Il provvedimento, succintamente motivato, viene trasmesso
dalla Segreteria alle parti, con la segnalazione che ciascuna
di esse può proporre motivata opposizione al Comitato
di controllo nel termine non prorogabile di dieci giorni.
La mancata presentazione dell'opposizione, o l'inosservanza
del termine prescritto, o l'assenza di motivazione, vengono
constatate dal presidente del Comitato di controllo. In
questi casi l'ingiunzione acquista efficacia di decisione
e, con la relativa attestazione della Segreteria, viene
nuovamente comunicata alle parti affinché vi si conformino.
Se l'opposizione è proposta nel termine stabilito
ed è motivata, l'ingiunzione si intende sospesa.
Il presidente del Comitato di controllo, prese in considerazione
le circostanze e le ragioni opposte dalle parti, può
decidere, sentito il Comitato, di revocare l'ingiunzione
e di archiviare il caso, dandone atto alle parti stesse.
Qualora invece il Comitato di controllo ritenga non convincenti
le ragioni dell'opposizione, gli atti vengono trasmessi
al presidente del Giurì con la relativa motivazione.
Se pure questi giudica non convincenti le ragioni dell'opposizione,
restituisce gli atti al presidente del Comitato di controllo
che provvede ai sensi del precedente terzo comma. Se invece
ritiene opportuna una decisione del Giurì, dispone
che il procedimento segua la procedura ordinaria: con ciò
l'ingiunzione si considera revocata.
Art. 40 - Pubblicazione delle decisioni
Tutte le decisioni sono pubblicate, per estratto, a cura
della Segreteria, sul Notiziario e nel sito Internet dell'Istituto
dell'Autodisciplina Pubblicitaria con i nomi delle parti
cui si riferiscono.
Il Giurì può disporre che di singole decisioni
sia data notizia al pubblico, per estratto, a cura dell'Istituto,
anche con i nomi delle parti nei modi e sugli organi di
informazione ritenuti opportuni.
Il testo dell'estratto è predisposto dal relatore
e sottoscritto dal presidente.
Le parti nei cui confronti la decisione è stata pronunciata
devono astenersi da ogni utilizzazione della decisione medesima
per fini di pubblicità.
Art. 41 - Effetto vincolante delle decisioni del
Giurì
I mezzi pubblicitari che direttamente o tramite le proprie
Associazioni hanno accettato il Codice di autodisciplina
pubblicitaria, ancorché non siano stati parte nel
procedimento avanti al Giurì, sono tenuti a osservarne
le decisioni.
Art. 42 - Inosservanza delle decisioni
Qualora chi è tenuto a uniformarsi alle decisioni
del Giurì o del Comitato di controllo non vi si attenga
nei tempi indicati dall'apposito Regolamento, il Giurì
o il suo presidente dispongono che se ne dia notizia al
pubblico, attraverso gli organi di informazione indicati
dal Giurì medesimo, a cura dell'Istituto dell'Autodisciplina
Pubblicitaria.
A tal fine, ricevuta l'istanza, il presidente del Giurì,
se l'inottemperanza non è manifesta, dispone che
il procedimento segua la procedura ordinaria; se è
manifesta, con proprio provvedimento succintamente motivato,
dispone la pubblicazione della decisione, dandone comunicazione
alle parti interessate e segnalando la facoltà di
proporre opposizione nel termine perentorio di cinque giorni
liberi e lavorativi.
La mancata presentazione dell'opposizione o l'inosservanza
del termine vengono constatati dal presidente del Giurì.
In questi casi la decisione diventa esecutiva e, con la
relativa attestazione della Segreteria, viene comunicata
alle parti interessate.
Se l'opposizione, proposta nel termine, è palesemente
infondata, il presidente conferma la propria decisione;
diversamente la revoca e dispone che il procedimento segua
la procedura ordinaria.
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