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Art. 43 - Progetti pubblicitari
Qualora, in vista dell'eventuale futuro conferimento dell'incarico
di amministrare la propria pubblicità, un utente
richieda a un'agenzia o a un professionista, nell'ambito
di una gara o di una consultazione plurima, la presentazione
di uno o più progetti creativi, deve astenersi dall'utilizzare
o dall'imitare gli aspetti ideativi e creativi del o dei
progetti non accettati o prescelti per un periodo di tre
anni dalla data del deposito del relativo materiale da parte
dell'agenzia o del professionista interessati, da effettuarsi
in plico sigillato presso la Segreteria dell'Istituto dell'Autodisciplina
Pubblicitaria.
Art. 44 - Avvisi di protezione
Ai fini della tutela delle creazioni pubblicitarie, gli
annunci isolati utilizzati come anticipazione e a protezione
di una campagna debbono essere depositati e pubblicati come
stabilito dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.
I depositi effettuati vengono riportati nel Notiziario IAP.
La protezione ha efficacia per un periodo di dodici mesi
per gli annunci stampa e di diciotto mesi per gli annunci
audiovisivi, a far tempo dalla data di pubblicazione.
Art. 45 - Pubblicità svolta all'estero
Gli utenti che vogliono tutelare la pubblicità da
loro svolta in altri Paesi contro possibili imitazioni in
Italia, possono depositare gli esemplari di tale pubblicità
presso la Segreteria dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.
Il deposito conferisce un diritto di priorità valido
per un periodo di cinque anni dalla data del deposito stesso.
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