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PUBBLICITÁ SOCIALE

Art. 46 - Appelli al pubblico
Sono soggetti alle norme del presente Codice i messaggi che sollecitano, direttamente o indirettamente, il volontario apporto di contribuzioni in denaro, in beni o in prestazioni di qualsiasi natura, nell'ambito di iniziative finalizzate a sensibilizzare il pubblico al raggiungimento di obiettivi, anche specifici, di interesse generale e sociale.
Onde consentire una chiara comprensione e una facile individuazione, tali messaggi devono riportare l'identità e l'indirizzo dell'autore della richiesta, nonché l'obiettivo sociale che si intende raggiungere. Quando la pubblicità sociale sia collegata ad azioni di promozione commerciale, devono essere indicati anche l'ammontare o la percentuale destinati alla causa sociale.
I promotori di detti messaggi possono esprimere liberamente le proprie opinioni, ma devono indicare, in modo chiaro, che trattasi di opinioni provenienti dai promotori medesimi e non di fatti accertati.
Per contro i messaggi non devono:
sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla dignità della persona, né ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento;
colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendano aderire all'appello;

porre in essere comparazioni dirette con altre campagne sociali;
presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema sociale per il quale l'appello viene rivolto;
sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contributo del pubblico all'iniziativa;
sollecitare i minori a offerte di denaro.
Le presenti norme devono essere rispettate, in quanto applicabili, anche nei messaggi di pubblicità sociale diversi da quelli qui considerati.

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