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Art. 46 - Appelli al pubblico
Sono soggetti alle norme del presente Codice i messaggi
che sollecitano, direttamente o indirettamente, il volontario
apporto di contribuzioni in denaro, in beni o in prestazioni
di qualsiasi natura, nell'ambito di iniziative finalizzate
a sensibilizzare il pubblico al raggiungimento di obiettivi,
anche specifici, di interesse generale e sociale.
Onde consentire una chiara comprensione e una facile individuazione,
tali messaggi devono riportare l'identità e l'indirizzo
dell'autore della richiesta, nonché l'obiettivo sociale
che si intende raggiungere. Quando la pubblicità
sociale sia collegata ad azioni di promozione commerciale,
devono essere indicati anche l'ammontare o la percentuale
destinati alla causa sociale.
I promotori di detti messaggi possono esprimere liberamente
le proprie opinioni, ma devono indicare, in modo chiaro,
che trattasi di opinioni provenienti dai promotori medesimi
e non di fatti accertati.
Per contro i messaggi non devono:
sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla
dignità della persona, né ricorrere a richiami
scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi,
sentimenti di paura o di grave turbamento; colpevolizzare
o addossare responsabilità a coloro che non intendano
aderire all'appello;
porre in essere comparazioni dirette con altre campagne
sociali; presentare in modo esagerato il grado
o la natura del problema sociale per il quale l'appello
viene rivolto; sovrastimare lo specifico o potenziale
valore del contributo del pubblico all'iniziativa; sollecitare
i minori a offerte di denaro.
Le presenti norme devono essere rispettate, in quanto applicabili,
anche nei messaggi di pubblicità sociale diversi
da quelli qui considerati.
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